Consulenza e procedure operative per l'adeguamento normativo al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. Proteggi la tua azienda ed i tuoi collaboratori.
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un pilastro fondamentale per qualsiasi realtà produttiva, sia essa pubblica o privata. S.A.I. s.r.l. offre un affiancamento costante per adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, garantendo tranquillità legale e un ambiente lavorativo sicuro e salubre.
Chiunque svolge un'attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, deve adeguarsi al dettato normativo così come devono contribuire insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro, sul quale ricade la responsabilità dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, è responsabile degli obblighi discendenti dal D.Lgs.vo 81/08 coordinato con il D.L.106/09.
Il lavoratore presta la propria opera con rapporto di lavoro subordinato anche temporaneo, speciale, o di formazione. Per il D.Lgs. 81/08 la definizione si allarga a più soggetti, anche privi di retribuzione (borsisti, tirocinanti, volontari). Al lavoratore spettano precisi diritti e doveri:
Ogni RLS eletto dai lavoratori ha il diritto di:
È un medico con requisiti professionali specifici che si cura dello stato di salute dei lavoratori, nel rispetto del segreto professionale:
Come organo di consulenza tecnica e giuridica del Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione:
Il D.M. 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) stabilisce disposizioni rigide per la formazione degli addetti antincendio e per i requisiti strutturali.
I lavoratori presenti nei luoghi di lavoro indicati nell'allegato IV del D.M. 2/9/2021 (quali alberghi con oltre 100 posti letto, strutture sanitarie con ricovero, locali di pubblico spettacolo con oltre 100 persone, scuole con oltre 300 persone, attività commerciali con superficie aperta al pubblico superiore a 500 mq) DEVONO conseguire l'attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Le visite mediche ed i relativi obblighi normativi in capo al datore di lavoro:
Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutare l'idoneità specifica.
Per controllare lo stato di salute nel tempo. La periodicità è stabilita dal medico competente in base alla valutazione del rischio.
Qualora ritenuta correlata ai rischi o a condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività svolta.
Visita medica effettuata in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla nuova mansione specifica.
Visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi specifici previsti dalla normativa vigente.
Visita medica preventiva effettuata in fase preassuntiva per accertare l'idoneità del candidato prima dell'assunzione.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.
Le principali modifiche introdotte ed entrate in vigore il 5 maggio 2023 al D.Lgs. 81/08 stabiliscono nuovi adempimenti:
In occasione della visita di assunzione il medico competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
Monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’art. 71, comma 7) provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Si ricorda che tutte le inosservanze al Decreto Legislativo 81/08 e s.m. e i. sono sempre punite con sanzioni Penali, Amministrative e Pecuniarie. Per gli adempimenti di quanto sopradetto, i datori di lavoro hanno l’obbligo di adempiervi immediatamente.
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